COVID-19 Norma FTARCO e  DPCM 09.03.2020

COVID-19 Norma FTARCO e DPCM 09.03.2020

AGGIORNAMENTO

Facendo seguito alla comunicazione ufficiale del 6 marzo u.s. relativa alle direttive sullo svolgimento delle attività di tiro con l’arco per il contenimento del diffondersi del COVID-19 si comunica che , alla luce degli ulteriori sviluppi e delle disposizioni impartite dalle autorità di governo e sentito il Consiglio Federale, ogni gara iscritta nel Calendario Gare Federale 2020, a carattere Nazionale, Regionale, Interregionale di Tiro alla Targa all’Aperto, Tiro al Chiuso, Tiro di Campagna e 3D e ogni gara di calendario Sperimentale, è sospesa fino al 30 aprile p.v..

Si comunica, al riguardo, che non verrà comminata nessuna multa per le gare annullate che potranno, eventualmente, essere spostate in altra data.

Sono, altresì, sospesi tutti i raduni programmati, nazionali e regionali, compresi gli incontri di valutazione.

Si coglie l’occasione, per comunicare che gli incontri tecnici di valutazione del settore Targa Olimpico del 16/22 marzo p.v. di Cantalupa (To) e del settore Targa Compound del 21/22 marzo p.v. di Terni, previsti nei rispettivi Programmi Tecnici Agonistici (v. circolari federali n. 24 e 27/2020) sono stati rinviati a data da definire.

DPCM 09.03.2020 ordinanza 648

E’ possibile andare ad allenarsi a tirare con l’arco in palestra o all’aperto?
Se è possibile farlo con amici ed allenatore e chi può farlo?

Il decreto emanato il 9 Marzo 2020 dal Presidente Consiglio dei ministri estende i divieti e le prescrizioni per tutto il territorio italiano per ridurre i contagi.

La premessa di buon senso è che tutti vincoli e le prescrizioni sono ispirati alla riduzione dei contatti sociali, per ridurre le possiiblità di contagio da Coronavirus. 

Dunque la prescrizione è di non fare attività sportiva in gruppi. 

Tuttavia, al punto D dell’articolo 1 il nuovo decreto chiarisce bene che si può uscire a fare sport all’aperto rispettando tutte le prescrizioni e la distanza di sicurezza. 

“le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.
Il nuovo Decreto conferma la sospensione degli eventi, ma conferma anche la possibilità di allenamento per gli agonisti che preparano grandi eventi sportivi internazionali, non gli amatori e quanto, pur essendo iscritti alle federazioni e tesserato, fanno sport per passione.
“Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. 

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
Lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Direttive FITARCO svolgimento Gare Targa, Campagna e 3D

Direttive FITARCO svolgimento Gare Targa, Campagna e 3D

Consiglio federale straordinario 6 Marzo 2020

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni ufficiali del 25 febbraio e 2 marzo uu.ss. relative alla sospensione delle attività agonistiche e non agonistiche fino al 9 marzo p.v., alla luce delle ulteriori e nuove disposizioni impartite dalle autorità di governo con DPCM del 04/03/2020 – Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, in particolare all’art. 1 – punto c) – parte concernente le attività sportive, di cui riportiamo di seguito il testo integrale:

“sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti i casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);”

si comunicano le seguenti direttive valide fino al 6 aprile p.v.:

Gare Indoor e Fasi Invernali del Trofeo Pinocchio 2020 dalla data odierna sono annullate


Gare di Tiro alla Targa all’Aperto

possono essere svolte a porte chiuse le gare di tiro alla targa all’aperto con le seguenti prescrizioni:

  •  i paglioni devono essere posizionati ad una distanza di 2 metri l’uno con l’altro
  • dietro la linea di tiro le sedie devono essere posizionate ciascuna al centro di un’area libera con il raggio di 1 metro
  • deve essere garantita la presenza di personale medico, per i prescritti controlli di cui al sopra menzionato punto c) del DPCM del 04/03/2020
  • devono essere rispettate, oltre le disposizioni contenute nel sopra citato decreto, anche le ulteriori eventuali disposizioni emanate dagli Organi di governo locali, qualora prevedano maggiori restrizioni Gare Tiro di Campagna e 3D
    possono essere svolte solo senza la presenza di pubblico le gare di tiro di campagna e 3D con le seguenti prescrizioni:
  • sui percorsi sono ammessi esclusivamente gli atleti, i giudici di gara e gli addetti all’organizzazione (questi ultimi devono essere censiti e dichiarati)
  • sui percorsi non sono ammessi accompagnatori
  • alla partenza e all’arrivo delle pattuglie non deve esserci alcun assembramento e devono essere rispettate le distanze previste dall’allegato “1”, lett. d) del DPCM del 04/03/2020
  • deve essere garantita la presenza di personale medico, per i prescritti controlli di cui al sopra menzionato punto c) del DPCM del 04/03/2020

devono essere rispettate, oltre le disposizioni contenute nel sopra citato decreto, anche le ulteriori eventuali disposizioni emanate dagli Organi di governo locali, qualora prevedano maggiori restrizioni

In Trentino

sono quindi consentiti eventi e competizioni indoor purché a porte chiuse ed all’aperto senza la presenza di pubblico.

Gli allenamenti sono consentiti per i soli atleti agonisti con le medesime modalità. 

Società ed Associazioni Sportive del territorio provinciale dovranno acquisire ulteriori disposizioni per regolare l’eventuale svolgimento o sospensione dell’attività sportiva secondo le direttive di Federazioni Sportive, Discipline Associate ed Enti di Promozione di appartenenza ed ordinanze o note di chiarimento emesse dalla Provincia autonoma di Trento e dai Comuni.

Le sale del CONI Trento rimangono a disposizione del movimento sportivo provinciale 
per seminari didattici a carattere continuativo (es. corso). L’ente organizzatore dovrà operare secondo le disposizioni del Dcpm ed avrà l’onere e la responsabilità di attuare e provvedere al rispetto delle misure igienico-sanitarie.

Si precisa che, salvo successivi aggiornamenti, 

le misure del Dpcm sono da considerarsi efficaci fino al 3 aprile 2020.


Inoltre l’Ufficio Organi Collegiali del CONI, ha provveduto a diramare una nota di chiarimento avente oggetto “Applicazione art.2 DPCM 1 marzo 2020”, emessa dal Segretario Generale, dott. Carlo Mornati.
Il documento contribuisce a qualificare gli atleti tesserati agonisti oltre a confermare le disposizioni di cui sopra.


Si comunica, per ultimo, che dovrà essere tassativamente esposto, in modo assolutamente visibile all’ingresso e all’interno dei campi di gara e di allenamento, l’allegato “1” del DPCM del 04/03/2020, dove sono riportate le prescrizioni di prevenzione igienico-sanitarie e comportamentali.

Inoltre, tutte le prescrizioni indicate devono essere assolutamente osservate anche nella fase delle premiazioni a fine gara, evitando eventuali rinfreschi.

Le disposizioni sopra riportate devono essere rispettate fino a nuove direttive comunicate ufficialmente con la medesima modalità della presente comunicazione.


Si allega il testo integrale del DPCM del 04/03/2020 – Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, con l’invito ad una puntuale, scrupolosa e rigorosa osservanza delle disposizioni dallo stesso impartite.


Provincia Autonoma di Trento

Il presidente della Provincia autonoma di Trento ha firmato un documento indirizzato ai sindaci del Trentino con il quale si individuano le linee guida interpretative riferite al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato mercoledì 4 marzo 2020, in tema di prescrizioni per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus.

Sospensione eventi sportivi (comma 1 dell’articolo 1: lettera c) del DPCM)
Gli eventi e le competizioni sportive devono svolgersi, tanto all’aperto, quanto al chiuso, senza la presenza di pubblico. Con riferimento alle associazioni sportive che sono tenute a disporre di personale medico, in base all’ordinamento vigente, si applica quanto previsto dal DPCM, in riferimento ai controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del COVID 19, con particolare riferimento alla necessità che tutte le persone coinvolte non presentino alcun sintomo di malattia, e, in particolare, febbre, tosse o congiuntivite. Analogamente, per tutte le altre associazioni che non sono tenute a disporre di personale medico e, in generale per lo svolgimento dello sport di base e delle attività motorie in genere, si ricorda l’importanza che tutte le persone coinvolte non presentino alcun sintomo di malattia, in particolare, febbre, tosse o congiuntivite.


Ricordiamo, inoltre, che la Federazione Medico Sportiva Italiana ha elaborato un proprio 
vademecum di norme igienico-sanitarie e buone prassi,
da osservarsi in gara e in allenamento sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli impianti, 
atte a evitare la diffusione del contagio.


“I suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del Coronavirus nel mondo dello sport”


Civid-19,  – Aggiornamenti –

Civid-19, – Aggiornamenti –

La Provincia autonoma di Trento ha trasmesso un’aggiornamento sulle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19.
In Allegato troverete la terza ordinanza emanata, dopo quella del 22 e 24 Febbraio 2020.

Ordinanza 28 Febbraio 2020

Dpcm 1 marzo 2020

1 Marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha adottato oggi un proprio decreto, in corso di pubblicazione, che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento.

1. Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’)

Per tali comuni si stabilisce quanto segue:

  • il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;
  • la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo;
  • la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
  • la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni;
  • la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
  • l’obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente;
  • la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;
  • la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
  • la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell’area.

Negli stessi comuni, il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali.

Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della “zona rossa”, sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.

2. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona

Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue:

  • la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;
  • il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
  • la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
  • è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
  • la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
  • lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
  • l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
  • la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
  • la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  • l’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

3. Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona

Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza

In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

5. Misure applicabili sull’intero territorio nazionale

Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce:

  • la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
  • la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
  • l’obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;
  • la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;
  • la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria;
  • l’idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

Inoltre, il testo prescrive, per l’intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione:

  • il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
  • nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
  • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
  • chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno.

Con l’entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.

Nel complesso, oltre al dpcm odierno, i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

  • decreto-legge, in corso di pubblicazione, approvato dal Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con prime misure economiche urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
  • decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale, attuato con il dpcm odierno;
  • delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020 relativa al blocco dei voli diretti da e per la Cina.

Infine, il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, connesse all’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, e più globalmente per la crescita economica del Paese.

Invitiamo tutte le società a prenderne atto e divulgare gli allegati presenti.

Emergenza COVID -19, disposizioni FITARCO

Emergenza COVID -19, disposizioni FITARCO

Prendendo atto con grande rammarico dell’evoluzione degli accadimenti riferiti al “coronavirus”, sentite le autorità di governo e le autorità politico-sportive, si ritiene necessario sospendere ogni attività agonistica e non agonistica in tutte le competizioni previste dal Calendario Gare Federale (incluse le gare sperimentali e amichevoli).

Sono sospesi , altresì, tutti i raduni Nazionali e Regionali già programmati.

Si chiarisce che tutte le suddette attività, allo stato, sono sospese fino al primo marzo p.v..

Per la ripresa delle attività seguiranno successive ulteriori comunicazioni.

Per adesso rimangono confermati:

  • Il Seminario di aggiornamento per i giorni 10-11 Marzo 2020 in programma a Trento
  • Il Trofeo pinocchio invernale, in programma Domenica 15 Febbraio 2020 a Rovereto.
  • Vi inviamo un decalogo della federazione medico sportiva per la gestione degli impianti sportivi
  • 1) Non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere né in gara né in allenamento, utilizzando sempre bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare con i compagni altri oggetti (asciugamani, accappatoi, ecc.).
  • 2) Evitare di consumare cibo negli spogliatoi.
  • 3) Riporre oggetti e indumenti personali nelle borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi.
  • 4) Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc.
  • 5) Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso; se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%6) Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate.
  • 7) Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il braccio, ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca.
  • 8) Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile.
  • 9) Disinfettare periodicamente tavoli, panche, sedie, attaccapanni, pavimenti, rubinetti, docce e servizi igienici con soluzioni disinfettanti a base di candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%, acido paracetico e cloroformio.
  • 10) Invitare le persone che manifestano sintomi di infezione respiratoria in atto e/o febbre ad
  • abbandonare immediatamente i locali e avvisare il medico sociale e/o il responsabile medico della federazione oppure chiamare il Numero Verde 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24.
  • 11) Per chi non fosse ancora vaccinato contro l’influenza fare il più rapidamente possibile il vaccino anti influenzale, in modo da rendere più semplice la diagnosi e la gestione dei casi sospetti.
  • 12) Informarsi dagli atleti e dal personale societario se ci sono stati eventuali contatti in prima persona o all’interno del proprio ambito familiare con persone rientrate dalla Cina o da altri paesi a rischio o in quarantena.

è stato inoltre istituito dalla Protezione Civile della provincia di Trento un numero verde che fornisce informazioni circa il COVID -19

800 86 73 88 

Ordinanza del 22 Febbraio 2020, Provincia autonoma di Trento

Ordinanza del 24 Febbraio 2020, Provincia autonoma di Trento

Campionati Italiani indoor, Rimini 22-23 Febbraio 2020

Campionati Italiani indoor, Rimini 22-23 Febbraio 2020

Svolti nel fine settimana del 22 febbraio i campionati indoor 2020, sede delle gare la fiera di Rimini. Ben cinque le società trentine che hanno schierato atleti nelle varie categorie in gara. Molte medaglie si sono accasate in trentino con qualche bel titolo italiano e qualche nuova leva che ha iniziato a muovere i primi passi a livello nazionale.
I complimenti dal presidente del comitato vanno a tutti gli arcieri in gara e a tutti i tecnici che si sono adoperati per qualificare i singoli e le squadre a questa competizione.
A tutti gli arcieri andati a medaglia vanno inoltre le più gradite congratulazioni per i risultati ottenuti.

Di seguito tutti gli atleti che hanno preso parte alla competizione

05005 – ARC. KAPPA KOSMOS ROVERETO
AGNOLI Gaja
ANDREATTA Thomas
BASSONI Sofia
BRUNELLO Antonio
CORDERO Giorgia
DUGARIA Alice
FRANCESCONI Maddalena
GHESER Alessia
IORIATTI Cristina
MACCONI Elisa
MIOR Viviano
PAULETTO Cristian
RONER Elisa
SANGALLI Fabio
SOCIATI Alyssa
SPEZIANI Giulia Francesca
SUT Jesse
TITA Giulia
TOMMASINI Eleonora
TONETTA Elena
TONOLLI Aurora
VIOLI Sara

05006 – A.S.D. ARCIERI VIRTUS
CONT Michele
05007 – COMP.ARC.TRIDENTINI ASD
ZAMPEDRI Aurora
05008 – ARCIERI ALTOPIANO PINÈ
ANESI Christian
DALLAFIOR Matilde
FONTANA Michele
GIOVANNINI Nicola
MACCARINELLI Elena
MATTIVI Ester
MELCHIORI Ilaria
STROBBE Eleonora
TOMELIN Monica
TOMASI Jessica
05017 – ARCIERI VALLI DI NON E DI SOLE
MOSNA Lucia

immagini Credit FITARCO

– SOSPESO – Dirigere lo sport 2.0, Scuola dello Sport Trento

– SOSPESO – Dirigere lo sport 2.0, Scuola dello Sport Trento

La Scuola Regionale dello Sport propone una serata informativa per entrare nel merito di aspetti legali e fiscali di base, relativi alla gestione di società sportive dilettantistiche. 

Il ruolo del dirigente sportivo porta con sé un insieme di onori ed oneri in continuo mutamento; vecchi e nuovi volontari, cuore pulsante del mondo sportivo territoriale, rischiano talvolta una sorta di disorientamento nella giungla di regolamenti giuridico-fiscali.
Quali sono i principali adempimenti fiscali per la gestione delle Asd, e quali le recenti novità introdotte?
Come affrontare in sicurezza le questioni legate alla responsabilità civile e penale nelle Asd? 

Insieme ad esperti del settore, i partecipanti avranno modo di fare chiarezza e di avanzare dubbi o richieste sulle tematiche proposte.  

Tali serate avranno luogo nel mese di febbraio e marzo, dalle 19.30 alle 22.00 in varie località del Trentino

2 marzo 2020 – Pergine Valsugana – RINVIATA A DATA DA DESTINARSI
9 marzo 2020 – S.Michele a.A.
16 marzo 2020 – Predazzo
23 marzo 2020 – Cles
30 marzo 2020 – Rovereto 

iscrizioni Qui

Materiale informativo Qui

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Casa dello Sport-Sanba'Polis, Via della Malpensada, 84 - Trento